lunedì 9 giugno 2008

Premessa: se trascurata si vendica

Normalmente le premesse dei contratti vengono sottovalutate.
Attenzione però, perché in caso di contenzioso possono pesare molto nell'interpretazione delle clausole dubbie. Come l'esperienza insegna, le clausole dubbie prima o poi ci sono sempre.

In caso di dubbio, non sempre è buona politica accettare, per quieto vivere, l'interpretazione dell'altra parte (di solito il dirigente).
L'art. 1362 c.c. (codice civile) infatti recita:
Intenzione dei contraenti
Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.
Per comodità dei più digiuni riporto qualche altro articolo del c.c. sull'interpretazione del contratto:

Art. 1363 Interpretazione complessiva delle clausole
Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (1419).

Art. 1364 Espressioni generali
Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.

Art. 1365 Indicazioni esemplificative
Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto.

Art. 1366 Interpretazione di buona fede
Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede (1337,1371,1375).

Art. 1367 Conservazione del contratto
Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno (1424).

Art. 1368 Pratiche generali interpretative
Le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso. [...]

Art. 1369 Espressioni con più sensi
Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto.

Art. 1371 Regole finali
Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo (1362 e seguenti), il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso.

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